Nelle scorse ore, l’Inter si è indirettamente ritrovata nel bel mezzo del caso esploso in seguito all’inchiesta avanzata dalla Procura di Milano su pesanti infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo ultrà di Inter e Milan.
Il club nerazzurro, come spiegato ufficialmente dal presidente Beppe Marotta, si è subito “dichiarato parte lesa”, mettendosi a completa disposizione delle autorità. Ricordando che i pm hanno subito ribadito l’estraneità alle indagini dei due club e dei rispettivi tesserati, considerati potenziali vittime, questa mattina il Corriere dello Sport ha valutato alcuni possibili scenari che potrebbero portare a penalizzazioni.
Nell’intervento dell’Avv. Mattia Grassani sul noto quotidiano sono stati ripassati i principali divieti previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, tra cui l’art. 25 che vieta di “contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente”.
Sguardo rivolto anche all’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva (lealtà, correttezza e probità), il quale recita: “I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.
A tal proposito, Grassani ha cercato di fare chiarezza valutando tutte le possibili conseguenze, tra cui l’eventuale rischio di penalizzazione o squalifica del campo: “Si tratta di un’indagine, allo stato, conoscitiva, ma se, al termine della stessa, fossero accertate responsabilità dei dirigenti o dei club per la violazione delle norme succitate, ribadita la presunzione di innocenza, potrebbero conseguire sanzioni quali l’ammenda o misure riguardanti le gare casalinghe (squalifica del campo o chiusura di uno o più settori di San Siro) nonché inibizioni per i tesserati. Residuale, ma non escludibile a priori, si pone l’eventualità di penalizzazioni in classifica, invocabile solo in ipotesi di contestazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, operante in casi di particolare gravità. Ovvero, qualora venissero accertati strutturali rapporti illeciti con la tifoseria e ravvisate gravi carenze organizzative e nella gestione della biglietteria da parte dei Club. Ma questo è tutto da dimostrare”.
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